Via degli Scialoja, 6 - 00196 Roma
+39 06.3608361
+39 06.36083628
SITO IN AGGIORNAMENTO

Prestazioni

Criteri di determinazione della prestazione pensionistica complementare

Fondaereo è un fondo a contribuzione definita e a capitalizzazione individuale. L'entità della prestazione pensionistica è commisurata ai contributi versati, ai rendimenti conseguiti nella gestione del patrimonio e quindi al valore attuale della posizione individuale di ciascun aderente alla data di erogazione della prestazione; a tal fine, la posizione di ciascun aderente è evidenziata in appositi conti individuali. Al verificarsi delle condizioni previste dallo Statuto, l'iscritto ha diritto a richiedere l'erogazione delle prestazioni pensionistiche complementari.

Prestazioni pensionistiche complementari

Il diritto alla prestazione pensionistica complementare si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza dell'aderente, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.

Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per la richiesta delle prestazioni pensionistiche, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.

L'aderente che decide di proseguire volontariamente la contribuzione ai sensi del comma 7 dell'art. 8 dello Statuto ha la facoltà di determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche.

Decesso dell'aderente prima dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica

In caso di decesso dell'aderente prima dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica la posizione individuale è riscattata dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari dallo stesso designati, siano essi persone fisiche o giuridiche. In mancanza di tali soggetti la posizione individuale resta acquisita al Fondo.

Il Fondo provvede alla liquidazione della posizione entro sei mesi dal ricevimento della richiesta da parte degli aventi diritto.

Modalità di erogazione delle prestazioni pensionistiche

L'aderente ha facoltà di richiedere la liquidazione della prestazione pensionistica sotto forma di capitale nel limite del 50% della posizione individuale maturata. Nel computo dell'importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro.

Qualora l'importo che si ottiene convertendo in rendita vitalizia immediata annua senza reversibilità a favore dell'aderente il 70 per cento della posizione individuale maturata risulti inferiore al 50% dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'aderente può optare per la liquidazione in capitale dell'intera posizione maturata.

Per la parte non liquidata in forma di capitale sono state stipulate apposite convenzioni con Generali Italia Spa e UnipolSai Spa, selezionate secondo le modalità previste dalla normativa di riferimento.

Sono previste anche prestazioni di invalidità e premorienza agli aderenti che ne facciano richiesta.

Le convenzioni definiscono le modalità ed i termini per l'erogazione delle prestazioni.

Nel Documento sulle rendite, pubblicato nella sezione Documenti, sono disponibili tutte le informazioni relative alle varie tipologie di rendita erogabili ed ai costi.

Anticipazioni

L'aderente può conseguire un'anticipazione della posizione individuale maturata nei seguenti casi e misure:

  1. in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento, per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge o ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;

  2. decorsi 8 anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75 per cento, per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli o per la realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;

  3. decorsi 8 anni di iscrizione, per un importo non superiore al 30 per cento, per la soddisfazione di ulteriori sue esigenze.

Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per esercitare il diritto all'anticipazione sono considerati utili tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il diritto di riscatto totale della posizione individuale.

Le somme complessivamente percepite a titolo di anticipazione non possono eccedere il 75% della posizione individuale maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate.

Le somme percepite a titolo di anticipazione possono essere reintegrate, a scelta dell'aderente e in qualsiasi momento.

Le disposizioni che specificano i casi e regolano le modalità operative in materia di anticipazioni sono riportate nel Documento sulle Anticipazioni, disponibile nella sezione Documenti.

Rendita integrativa temporanea anticipata (RITA)

La legge di bilancio 2018, in vigore dal 1° gennaio, ha introdotto una nuova forma di prestazione anticipata per gli iscritti ai fondi pensione, denominata RITA.

Tale prestazione consiste nella possibilità di ottenere la pensione complementare in anticipo rispetto alla data di maturazione dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia.

Si tratta di una prestazione in capitale, versata ogni 3 mesi dal Fondo dal momento della richiesta fino al conseguimento dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia.

L'iscritto potrà scegliere se richiedere tutto il capitale accumulato o solamente una parte.

Nel caso in cui scelga solamente una parte del montante accumulato, la restante parte potrà essere oggetto di anticipazione, riscatto e trasferimento oppure potrà essere richiesta al momento del pensionamento come prestazione pensionistica.

Maggiori informazioni sono disponibili nella Nota informativa pubblicata nella sezione Documenti.